
Dal 15 agosto 2018 molte nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) del mondo della ventilazione e climatizzazione d’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE e del D.Lgs. 49/2014.
La normativa prevede specifici obblighi in capo al produttore:
La gestione dei RAEE DOMESTICI
Essa prevede che il produttore aderisca a Consorzi per la gestione dei RAEE, tale gestione è effettuata per quote di mercato, con le seguenti modalità:
La gestione dei RAEE PROFESSIONALI
Essa prevede, come per il “domestico”, l’obbligo di iscrizione al Registro AEE e la dichiarazione annuale (entro il 30/4) delle quantità di AEE immesse sul mercato nazionale.
Anche per i RAEE professionali è previsto che il produttore aderisca a Sistemi Collettivi (Consorzi) per la gestione dei RAEE.
La gestione dei RAEE professionali è effettuata per singole apparecchiature (non per quote di mercato come nel caso del “Domestico”), con le seguenti modalità:
Eco-contributo
Per le macchine domestiche e professionali che rientrano nel D.Lgs 49/2014 verrà esposto separatamente in fattura l’eco-contributo RAEE (ECR), in funzione della tipologia e della taglia del prodotto.
Con questo eco-contributo è possibile coprire i costi di gestione dei RAEE e della struttura operativa atta allo smaltimento delle apparecchiature arrivate a fine vita. L’ECR dipende dalla tipologia e dalla taglia dell’apparecchiatura:
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TIPO APPARECCHIATURA |
POTENZA FRIGORIFERA* [kW] |
ECR [€/unità] |
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<12 | 3,30 | ||||
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Chiller e pompe di calore ad aria e ad acqua |
<12 |
4 |
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12-17 |
4 |
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17-100 |
6 |
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>100 |
10 |
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Unità Trattamento Aria |
- |
10 |
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Terminali idronici |
- |
0,5 |
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Il ruolo del distributore
Nella normativa RAEE è definito distributore colui che fornisce (fattura) l’AEE all’utente finale, sia esso domestico o professionale e quindi ricadono in tale definizione anche gli installatori che forniscono le AEE.
Esistono due diverse modalità di gestione:
In tutti i casi, per effettuare il ritiro ed il deposito presso la propria sede, il distributore deve autorizzare i propri mezzi e la propria sede attraverso una specifica iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Tale iscrizione è un obbligo normativo che, se non adempiuto, prevede pesanti sanzioni di carattere amministrativo e penale. Nel caso di trasporto di RAEE con mezzi di trasporto non autorizzati si può incorrere inoltre nella confisca del mezzo.
Eneren aderisce al consorzio Ridomus che garantisce il corretto trattamento di recupero e di riciclaggio dei RAEE.
Ulteriori informazioni su www.ridomus.org
Fonti:
Assoclima (brochure scaricabile in pdf)